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Associazioni, Fondazioni, Enti del Terzo Settore

ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI AL RUNTS

Sono Enti del Terzo Settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di  mutuo soccorso, le associazioni,  riconosciute  o  non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società, costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Con "Riforma del Terzo settore" si indica il complesso di norme che ha ridisciplinato il no profit e l'impresa sociale.

La legge delega 106/2016 definisce il Terzo settore come il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi, in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.

Più in particolare:

  • nel Terzo settore non rientrano le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali di categorie economiche;
  • i settori delle attività di interesse generale sono razionalizzati attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di unificare la normativa precedentemente prevista ai fini fiscali e civilistici, senza però escludere che settori di attività possano caratterizzarsi come connotanti del lavoro di specifici enti del Terzo settore. Inoltre è stato previsto che l'aggiornamento periodico delle attività di interesse generale sia effettuata con D.P.C.M. da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Tra le finalità perseguite dalla legge, vi è revisione della disciplina contenuta nel codice civile in tema di associazioni e fondazioni, da attuare secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

  • semplificazione e revisione del procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, da affidare al Notaio;
  • individuazione delle disposizioni generali e comuni applicabili agli enti del Terzo settore;
  • individuazione delle attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore;
  • previsione del divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio, salva la specifica previsione per l'impresa sociale;
  • definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi;
  • distinzione, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, della diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e definizione dei criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
  • previsione di obblighi di trasparenza e informazione anche con forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente nonché attraverso la loro pubblicazione nel suo sito internet istituzionale;
  • disciplina del regime di responsabilità limitata delle persone giuridiche;
  • garanzia del rispetto dei diritti degli associati;
  • applicazione alle associazioni e fondazioni che esercitano stabilmente attività di impresa, delle norme del codice civile in materia di società e di cooperative e mutue assicuratrici (di cui ai titoli V e VI del libro V) in quanto compatibili;
  • disciplina del procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario;
  • riorganizzazione del sistema di registrazione degli enti (e degli atti gestionali rilevanti), attraverso la messa a punto di un Registro unico nazionale del Terzo settore (da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), l'iscrizione al quale sia obbligatoria per tutti gli enti che si avvalgano "prevalentemente o stabilmente" di fondi pubblici, privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, o di fondi europei.

L'articolo 5 della legge 106/2016 ha fornito criteri e principi direttivi per una precisa definizione delle attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso. In particolare:

  • armonizzazione delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale e riconoscimento delle tutele dello status di volontario e della specificità delle organizzazioni di volontariato e di quelle operanti nella protezione civile;
  • introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese delle attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa;
  • revisione dei Centri di servizio per il volontariato - CSV;
  • superamento del sistema degli osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale;
  • istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore quale organismo di consultazione a livello nazionale degli enti del Terzo settore.

L'articolo 6 specifica le caratteristiche necessarie affinché l'impresa sociale possa essere ricompresa tra gli enti del Terzo settore. In particolare deve:

  • svolgere attività d'impresa per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • individuare i settori di attività propri dell'impresa sociale nell'ambito delle attività di interesse generale comprese nell'elenco unico comune a tutti gli enti del Terzo settore;
  • prevedere forme di distribuzione dei dividendi che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente;
  • adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti;
  • favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività;
  • prevedere l'obbligo di redigere il bilancio;
  • coordinare la disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività di impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
  • prevedere la nomina, in base a principi di terzietà, di uno o più sindaci con funzioni di vigilanza.

Gli Enti del Terzo Settore, diversi dalle imprese sociali e incluse le cooperative sociali, dunque, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, come, ad esempio, formazione universitaria e post-universitaria, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, interventi e prestazioni sanitarie, et cetera.

Il patrimonio degli Enti del Terzo Settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Gli Enti del Terzo Settore devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ed indicare gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Oltre che nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, gli Enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese. Per le imprese sociali, l'iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L’iscrizione in detto Registro è obbligatoria affinché l’Ente possa qualificarsi quale Ente del Terzo Settore e possa, dunque, assoggettarsi alla legislazione specificatamente prevista, anche in materia fiscale.

Per le associazioni e le fondazioni del Terzo Settore, cambia la modalità per essere riconosciute come persone giuridiche e, dunque, essere caratterizzate dalla autonomia patrimoniale perfetta, facendo si che per le obbligazioni dell'ente risponda soltanto l'ente stesso con il suo patrimonio.

In particolare, il Notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo Settore, o la  pubblicazione  di  un testamento con il quale si costituisce una fondazione del Terzo Settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell'ente medesimo e, in particolare, dalle disposizioni Codice del Terzo Settore con riferimento alla sua natura di ente del Terzo Settore, nonché al patrimonio minimo richiesto, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni  presso il competente ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, richiedendo l'iscrizione dell'ente.

Il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica deve essere costituito da una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore dovrà risultare da una relazione giurata, allegata all'atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Per questi motivi è essenziale rivolgersi al Notaio che con la sua professionalità e capacità tecnica sarà in grado di costruire uno Statuto idoneo a rispondere a pieno alle finalità che i costituenti intendono perseguire e, al contempo, consentire al nuovo Ente di acquisire la personalità giuridica perfetta e usufruire di tutte le condizioni normative e fiscali di vantaggio che lo Sato ha inteso predisporre per questi Enti chiamati a svolgere un ruolo essenziale di supporto nella nostra società. 

Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.”

+39 095 722 5292 notaioruggericannata@gmail.com