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Atto d'Acquisto per la Casa a Catania

Acquisto prima abitazione

L’acquisto di una prima casa è uno dei momenti cruciali nella vita di tutti noi: quando si decide di mettere su famiglia o ci si sposa, i giovani iniziano a fare dei progetti di vita e tra questi è solitamente compreso l’acquisto della prima abitazione. Sarà la consulenza di un Notaio a portare a termine l’acquisto della casa che diventerà il proprio rifugio per la vita ed è fondamentale che ogni dettaglio sia curato nei minimi particolari.

Aspetti fiscali

Agli atti di acquisto a titolo oneroso di abitazioni e loro pertinenze (garage, cantine, depositi, tettoie chiuse o aperte) sono soggetti all’Imposta sul Valore Aggiunto quando si compra da impresa di costruzione/ristrutturazione o all’imposta di registro se si compra da privato e si applicano le seguenti aliquote:

A) Acquisto da imprese di costruzione/ristrutturazione

La compravendita da imprese di costruzione o di ristrutturazione, ad eccezioni di particolari fattispecie, è soggetta ad IVA, che viene corrisposta direttamente alla società venditrice.

L’aliquota IVA da applicarsi sul prezzo della vendita sarà:

  • pari al 10 % in assenza di agevolazioni prima casa;
  • pari al 4% nel caso in cui vengano richieste le agevolazioni prima casa.

Lo stesso trattamento tributario è applicato all’assegnazione di case ai soci di cooperativa edilizia di abitazione.

In caso di acquisto soggetto ad IVA, andranno inoltre corrisposte al notaio, che le verserà successivamente alla Agenzia delle Entrate, le seguenti imposte:

  • Imposta di registro: Euro 200
  • Imposta ipotecaria: Euro 200
  • Imposta catastale: Euro 200

B) Acquisto da privati

Le imposte di registro, ipotecaria e catastale vengono versate dalla parte acquirente al notaio che le verserà, a sua volta, all’Agenzia delle Entrate in sede di registrazione.

1) In assenza di agevolazioni

Imposta di registro: 9%

Imposta ipotecaria: Euro 50

Imposta catastale: Euro 50

Prezzo Valore

Le aliquote si applicano di regola sul prezzo della vendita dichiarato in atto; in caso di trasferimento di immobili ad uso abitativo nei confronti di persone fisiche la parte acquirente può chiedere la liquidazione dell'imposta di registro sul “valore catastale” (prezzo-valore) dell’immobile (ossia il valore risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per il coefficiente di legge pari a 126), indipendentemente dall’effettivo ammontare del prezzo della vendita, ancorché superiore a tale valore.

L’imposta minima è sempre di euro 1.000.

2) Agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione

Imposta di registro: 2%

Imposta ipotecaria: Euro 50

Imposta catastale: Euro 50

Prezzo Valore

Le aliquote si applicano di regola sul prezzo della vendita dichiarato in atto; in caso di trasferimento di immobili ad uso abitativo nei confronti di persone fisiche la parte acquirente può chiedere la liquidazione dell'imposta di registro sul “valore catastale” (prezzo-valore) dell’immobile (ossia il valore risultante dalla moltiplicazione della rendita catastale per il coefficiente di legge pari a 115,5), indipendentemente dall’effettivo ammontare del prezzo della vendita, ancorché superiore a tale valore.

L’imposta minima è sempre di euro 1.000.

Credito di Imposta

La ratio di questa ulteriore norma di vantaggio è quella di agevolare l’acquisto della “seconda” prima casa nel caso le esigenze familiari siano aumentate nel tempo, o perché, ad esempio, la famiglia è cresciuta, o perché, comunque, la prima abitazione sia risultata piccola o lontana dal posto di lavoro.

Il Credito di Imposta nasce quando si vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa ed entro un anno se ne compra un’altra in presenza delle condizioni per usufruire dei benefici “prima casa”. Ci si può, altresì, impegnare nell’atto di acquisto della “nuova” prima casa a cedere a titolo oneroso o gratuito la vecchia entro un anno dalla stipula.

In questi casi sorge un credito d’imposta pari all’imposta di registro o all’Iva pagata per il primo acquisto agevolato.

Il credito d’imposta non può comunque essere superiore all’imposta dovuta sul secondo acquisto e può essere utilizzato, a scelta del contribuente, tra l’altro:

  • in diminuzione dell’imposta di registro dovuta sul nuovo acquisto;
  • in diminuzione dell’Irpef dovuta in base alla prima dichiarazione dei redditi successiva al nuovo acquisto.

Tratto dal sito www.notarato.it

 

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