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Cooperative Sociali

Le cooperative sociali, anch’esse Enti del Terzo Settore, hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e sociale dei cittadini attraverso:

  • la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
  • lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione. Le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Tali cooperative sono di diritto a mutualità prevalente e, dunque, oltre alla disciplina speciale per esse stabilita, tali enti sottostanno anche alle regole del Codice Civile previste per le cooperative a mutualità prevalente.”

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