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Associazioni e Fondazioni

ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI, ONLUS

Sono ormai molti anni che, in Italia e nel mondo, il fenomeno associativo suscita sempre maggiore consenso ed entusiasmo. La legge consente a chiunque la possibilità di costituire un’associazione o una fondazione: la stessa Costituzione, all'articolo 18, tutela e valorizza tale diritto. Si possono creare organizzazioni con gli  scopi più vari: solidaristiche, assistenziali, culturali, mediche, ricreative, sociali, sportive, professionali, studentesche, sindacali, politiche, religiose, patriottiche, enogastronomiche ecc. La libertà di associazione, costituzionalmente riconosciuta, trova il solo limite nel divieto di perseguire fini vietati ai singoli dalle leggi penali e scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Le forme per realizzare gli scopi associativi sono diversi e vari. La legge italiana prevede più alternative. Le principali sono:

  • le associazioni riconosciute,
  • le associazioni non riconosciute,
  • le fondazioni,
  • le onlus.

È quanto mai opportuno rivolgersi per tempo al Notaio, che potrà orientare i cittadini nella scelta delle soluzioni più idonee e meglio rispondenti alla loro volontà. Il notaio potrà inoltre prestare consulenza qualificata qualora sia necessario armonizzare esigenze diverse. Ad esempio, nella costituzione di una fondazione disposta per testamento, quando occorra contemperare l'intento del fondatore con i diritti dei legittimari. Potrà inoltre intervenire nella valutazione degli aspetti fiscali, oggetto di continua evoluzione normativa. Inoltre, quando necessario, accompagnerà il nuovo soggetto nel percorso mirante ad ottenere il riconoscimento e lo status di persona giuridica.

ASSOCIAZIONI

Le associazioni sono enti costituiti da più persone per il raggiungimento di scopi ben definiti, di regola altruistici e ideali. La presenza di un nucleo più o meno esteso di associati è quindi fondamentale e la loro volontà preminente. Esse si dividono in due grandi categorie:

Le associazioni riconosciute come persone giuridiche sono quelle alle quali la competente autorità (prefettura della provincia ove l’ente ha sede) ha concesso il riconoscimento, che si ottiene con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

Le associazioni non riconosciute sono quelle che non hanno richiesto il riconoscimento o comunque non lo hanno avuto.

Le associazioni riconosciute

Per la costituzione delle associazioni riconosciute è necessario l’atto pubblico, obbligatorio anche per la modifica o l’integrazione dell’atto costitutivo o dello statuto che ne regola la vita e l’attività e per assumere la qualifica di Onlus.

L’atto pubblico, grazie al controllo preventivo di legalità effettuato per legge dal Notaio, contiene dati certi e attendibili e consente, quindi, di acquistare personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche: ciò comporta un’autonomia patrimoniale perfetta tra il patrimonio dell’associazione e quello personale dei singoli associati, nonché degli altri soggetti. Gli associati rispondono quindi delle obbligazioni dell’ente solo nei limiti della quota associativa versata e degli ulteriori contributi elargiti, e non possono essere richiesti del pagamento dei debiti contratti dall’associazione dai creditori di quest’ultima. A loro volta i creditori personali dei singoli associati non possono pretendere dall’associazione il soddisfacimento delle loro ragioni.

Le associazioni riconosciute possono inoltre usufruire di particolari benefici previsti dalla legge, come la possibilità di richiedere contributi da parte di enti pubblici; hanno inoltre la possibilità di ricevere eredità e donazioni o di comprare immobili. Nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici.

Anche per la loro disciplina successiva sono previsti particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di assemblea e di deliberazioni degli associati, nonché di recesso e di esclusione degli stessi, di diritti sul patrimonio comune, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.

LE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

Le associazioni non riconosciute sono di regola enti composti da più persone associate tra loro che non hanno voluto richiedere il riconoscimento.

Le associazioni non riconosciute non sono persone giuridiche, e pertanto nei confronti loro e dei singoli associati non operano i benefici conseguenti all’autonomia patrimoniale propri degli enti riconosciuti. Ciò nonostante anche nelle associazioni non riconosciute si assiste ad una discreta separazione tra il patrimonio dell’ente e quello dei suoi associati - la cosiddetta autonomia patrimoniale imperfetta - in quanto per i debiti dell’ente risponde in primo luogo il fondo comune dell’associazione e quindi coloro che hanno convenuto ed effettuato l’operazione in nome e per conto dell’ente.

Finché poi dura l’associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune e, ove recedano o siano esclusi, non possono chiedere la restituzione della quota associativa e dei contributi versati.

Le associazioni non riconosciute non sono soggette a specifici obblighi di forma, oltre a quelli previsti per l’apporto di particolari categorie di beni (ad esempio, beni immobili). In generale comunque non è precluso agli associati adottare appositamente la forma della scrittura privata autenticata o dell’atto pubblico che risultano oltretutto obbligatori, accanto a quella della scrittura privata registrata, unitamente ad altri presupposti e requisiti, ove l’associazione voglia godere dei particolari benefici connessi alla qualifica di Onlus o comunque rientrare tra gli enti che possono usufruire delle agevolazioni fiscali previste in generale per il c.d. terzo settore.

Dal punto di vista della disciplina, nelle associazioni non riconosciute è prevista una libertà molto ampia, in quanto l’ente è retto dagli accordi degli associati, che potranno pertanto regolarne il funzionamento come meglio riterranno opportuno, nei limiti della legge. Per questo motivo è opportuno rivolgersi al Notaio per evitare di porre in essere accordi fragili o facilmente eludibili o fonte di liti e contrasti. In ogni caso la maggior flessibilità della loro struttura le rende congeniali a perseguire gli scopi più disparati: sono infatti di regola associazioni non riconosciute anche i partiti politici, i sindacati, i circoli culturali, le associazioni sportive, e così via.

FONDAZIONI

La fondazione è un ente costituito da uno o anche più soggetti, mediante la destinazione di una somma o di un patrimonio al raggiungimento di uno scopo definito, di regola altruistico o comunque ideale. Fondamentale quindi, oltre allo scopo, è la sussistenza di un patrimonio: a differenza delle associazioni non si riscontra la presenza di un gruppo di associati, ma solo di un’organizzazione che gestisca il patrimonio di cui è dotata per le finalità prefissate. Manca quindi un’assemblea degli associati e preminente rimane la volontà del fondatore.

Le fondazioni, come le associazioni riconosciute, sono delle persone giuridiche. Le fondazioni devono quindi costituirsi per atto pubblico e richiedere il riconoscimento; esse possono inoltre essere costituite anche per testamento. Una volta riconosciute ed iscritte nel registro delle persone giuridiche, acquistano la personalità giuridica, con i relativi effetti di autonomia patrimoniale perfetta. Il patrimonio personale del fondatore risulterà pertanto del tutto distinto rispetto a quello della fondazione.

Come le associazioni riconosciute, anche la disciplina delle fondazioni è soggetta a vincoli particolari. Sono in linea generale soggette al controllo dell’autorità amministrativa: inoltre sono previsti particolari obblighi e limiti in tema di amministrazione e di rappresentanza, di trasformazione, di estinzione e di devoluzione dei beni.

Nel rispetto dei presupposti e dei requisiti previsti dalla legge, possono divenire anche Onlus, fruendo dei relativi benefici.

ONLUS

Il termine Onlus rappresenta un acronimo: esso sta per “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale”. Nel tentativo di rafforzare e sostenere l’iniziativa privata in quello che viene comunemente definito “terzo settore”, ossia negli ambiti legati al volontariato, all’assistenza sociale, e così via, il legislatore ha disposto delle particolari agevolazioni, soprattutto di carattere fiscale, nei confronti di quegli enti che possiedano determinati presupposti o requisiti.

A stretto rigore le Onlus non costituiscono una tipologia di enti a sé stanti: è però previsto che determinate categorie di soggetti, quali le associazioni, riconosciute o non, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica possano divenire Onlus, ove ricorrano specifici presupposti e siano rispettate determinate condizioni. L’ente che deve utilizzare l’acronimo Onlus posposto alla propria denominazione deve essere retto da un atto costitutivo o da uno statuto redatti per atto pubblico, ovvero per scrittura privata autenticata o registrata.

Inoltre, il medesimo atto deve tassativamente contenere delle clausole disposte dalla legge, quali la previsione della democraticità della struttura, il divieto di distribuzione di utili e l’obbligo di impiegarli per gli scopi di utilità sociale, e così via. Queste ultime clausole sono altresì obbligatorie per tutti quegli enti, associazioni riconosciute, non riconosciute e comitati, che vogliano usufruire dei benefici fiscali, soprattutto in tema di imposte dirette, o accedere ai fondi pubblici destinati al c.d. terzo settore o non profit.

L’ente come scopo deve perseguire esclusivamente finalità di utilità sociale e la propria attività deve spaziare in uno o più dei campi previsti dalla legge.

Particolari limiti sono posti alle attività accessorie e connesse, onde restringere la rilevanza delle attività economiche, che devono in tali organizzazioni permanere come assolutamente strumentali e marginali.

Numerosi sono i benefici fiscali connessi alla scelta della Onlus: agevolazioni in tema di imposte indirette ed Iva, esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dall’imposta sulle donazioni, dall’imposta sugli spettacoli e in materia di tributi locali. Infine sono previste facilitazioni in materia di imposta di registro e per lotterie, tombole, banchi e così via.

Una disciplina particolare è prevista anche nei confronti delle organizzazioni di volontariato e delle cooperative sociali. Tali organismi sono soggetti a vincoli e obblighi ben precisi, ma in compenso sono destinatari di numerose agevolazioni e sono di diritto Onlus.

Tratto dal sito www.notarato.it

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